LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO
È entrata in vigore il 18 giugno 2017 la legge che ha come obiettivo di contrastare il cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017). Il titolo del provvedimento legislativo è “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. I punti di interesse principale della legge che riguardano tanto le scuole, quanto le famiglie possono riassumersi in :
la definizione di cyberbullismo da un punto di vista giuridico “ come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. (Art.1) ;le misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori da attuare in ambito scolastico e non solo. La normativa delinea il ruolo dei diversi attori del mondo scolastico italiano (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) per definire linee di intervento a carattere preventive, educative e ri-educative. Le azioni si rivolgono sia ai minori autori di episodi di cyberbullismo, che a quelli in qualità di vittime;L’obbligo da parte delle scuole ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;Tanto i regolamenti che il patto educativo di corresponsabilità scolastici (indirizzato alle famiglie) devono essere integrati con riferimenti alle tematiche del cyberbullismo. Secondo la legge le scuole devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso responsabile della rete internet e sensibilizzare sui diritti e doveri ad esso connessi.
Merita di essere evidenziato, da un punto di vista normativo, come un’altro documento importante collegato alla legge n° 71, sono le “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” emanate dal MIUR, i cui è stato anche varato un Progetto “Generazioni Connesse” (progetto coordinato dal MIUR, a cui Save the Children collabora all’interno di un ampio partenariato), che incoraggia strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per i giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. Passando ad esaminare cosa si può fare in caso di episodi di cyberbullismo, la norma dà la possibilità al minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o a chi esercita la potestà genitoriale) vittima di tali atti, di poter inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media una specifica richiesta per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può presentare analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. A questo scopo il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare alla seguente mail: cyberbullismo@gpdp.it. La normativa prevede, inoltre, un provvedimento amministrativo specifico, l’ammonimento, già prevista nel nostro ordinamento per reati quali stalking (art. 612-bis c.p.), condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy). Nel caso di atti di cyberbullismo commessi in rete da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, in base a questa procedura il questore, convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Il questore, acquisisce preventivamente le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ricorrano i presupposti, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Alla luce di quanto scritto in precedenza, la normativa fa un passo in avanti decisivo per il contrasto al fenomeno e si mette a passo con i tempi cercando di limitare oltre agli atti in sé anche le conseguenze, spesso devastanti per le vittime, infatti l’obiettivo spesso è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. Vorrei chiudere questo mio breve intervento sull’argomento inserendo una tabella schematica per evidenziare le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo :
BULLISMO
CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto, solitamente conosciuti dalla vittima
I Protagonisti possono essere ragazzi ed adulti di tutto il mondo. Spesso sono anonimi e sollecitano la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
In genere colui che ha un carattere forte, quindi in grado di imporre il proprio potere, può diventare un bullo
In pratica chiunque, anche chi e vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte e quindi sono circoscritte ad un determinato ambiente
Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa
Le comunicazioni, i messaggi aggressivi possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o in un gruppo classe possono limitare le azioni aggressive
I cyberbulli possono agire con grande libertà nel potendo fare online, tutto ciò non potrebbero fare nella vita reale
Il bullo ha necessità di imporsi nelle relazioni interpersonali mediante il contatto diretto con la vittima
Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni da parte della vittima e azioni visibili da parte del bullo
Assenza di reazioni visibili della vittima che non consentono al cyberbullo di rendersi conto degli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza
Si ha una sorta di sdoppiamento della personalita: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato
a cura del prof. Umberto Morgano